Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TITOLO V
 Altre norme finanziarie, contabili
e procedurali
Art. 72
 Garanzia fidejussoria dell' Ente autonoma teatro
comunale << G. Verdi >> di Trieste
3. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
4. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell' atto esecutivo, con cui l' Ente dispone l' assunzione del prestito o il ricorso all' anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante.
5. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza della garanzia prestata.
6. Gli eventuali oneri derivanti fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 73
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 9, comma 10, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, a fronte dello stanziamento di lire 4.428.584.311, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3320 dell' 11 marzo 1992.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76
 Interpretazione autentica di disposizioni regionali
inerenti alla miniera di Raibl
1. In via di interpretazione autentica, con riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall' articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dall' articolo 87 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e dall' articolo 38 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come modificato dall' articolo 136 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le somme corrisposte alla SIM SpA in forza delle disposizioni citate debbono intendersi erogate nel contesto del rapporto di concessione dell' attività estrattiva della miniera di Raibl. Tali somme si considerano come anticipazioni rispetto alle eventuali posizioni debitorie dell' Amministrazione regionale nei confronti della citata SIM SpA derivanti dal rapporto di concessione. In particolare, le somme erogate ai sensi del citato articolo 38 della legge regionale n. 47/1991 si considerano corrisposte a fronte degli oneri facenti carico alla concessionaria SIM SpA per la messa in sicurezza della miniera di Raibl.
Art. 78
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, tra le spese ricomprese nei finanziamenti e nei contributi ivi previsti debbono intendersi ricomprese le eventuali spese di gestione e funzionamento connesso allo svolgimento dei corsi a livello universitario di interesse regionale.
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera e), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 80
1. Nel testo dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 e dall' articolo 99 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, al primo comma, la locuzione << sentita la competente autorità religiosa >> è sostituita dalla locuzione << sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità, su cui la competente autorità religiosa abbia espresso il proprio parere >>.
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera k), L. R. 34/2017
Art. 85
1. All' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, così come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51, al comma 3 la locuzione << La disposizione del comma 2 non si applica >> è sostituita dalla locuzione << Le disposizioni della presente legge non si applicano >>.
Art. 87

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999