Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
CAPO III
 Interventi finanziati con fondi per la ricostruzione
e la rinascita delle zone terremotate
Art. 61
 Edilizia abitativa nelle zone terremotate
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 15.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
Art. 62
 Metanizzazione delle zone terremotate
(programma 1.4.3.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
3. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzato il limite di impegno di lire 700 milioni per l' anno 1992.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 2666 (2.1.232.5.10.28) con la denominazione << Contributi annui costanti ai Comuni, loro Consorzi, alle Comunità montane ed ai privati concessionari per la costruzione, il completamento, l' estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche nelle zone terremotate >>, e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.100 milioni suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 67
 Incentivi agli investimenti industriali
nelle zone terremotate
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, per iniziative da effettuare nel settore dell' industria nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. L' onere complessivo di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate, fa carico al capitolo 7336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.
6. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore industriale, previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, in accoglimento delle domande validamente presentate, e riferite a mutui nel frattempo scaduti, contributi una tantum pari al totale delle quote spettanti.
7. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 49/1978, sono stati ammessi a contributi dalla Giunta regionale o in ordine ai quali è stato emesso formale decreto di concessione, contributi una tantum, corrispondente all' ammontare delle quote scadute e non pagate.
8. Per le finalità previste dai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l' anno 1992.
Art. 70
 Copertura finanziaria
2. Lo stanziamento del capitolo 7340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è ridotto dell' importo di lire 1.618.496.841 per l' anno 1992.
4. Le annualità relative al predetto limite, è autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009, sono ridotte di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni medesimi; lo stanziamento disponibile sul predetto limite d' impegno è peraltro ridotto per ulteriori lire 3.000 milioni non utilizzati negli anni precedenti.
6. Per quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, la somma di lire 84.766.089.422 disponibile sul << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> per lire 8.550 milioni è impiegata a parziale copertura degli interventi autorizzati con gli articoli 62, comma 1, 63, 64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68, 69 e per lire 76.216.089.422, riaffluisce al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.
7. All' onere complessivo di lire 13.550 milioni per l' anno 1992, derivante dagli articoli 62, comma 1, 63, 64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68 e 69, si provvede:
a) per lire 8.550 milioni, ai sensi del comma 6, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992;
b) per lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo dal capitolo 999 del predetto stato di previsione della spesa: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992;
c) per lire 4.000 milioni, mediante storno dal capitolo 7272 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 è trasferita, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.

8. All' onere complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, ed a quello che ne deriverà per gli anni dal 1995 al 2001, relativo alle annualità dei limiti autorizzati dagli articoli 62, comma 3, e 67, comma 3, si provvede, per pari importo, mediante l' utilizzo delle disponibilità derivanti dalla riduzione del limite d' impegno di cui al comma 3.
9. In relazione al disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990 n. 58, gli importi relativi alle riduzioni disposte sui limiti di impegno con i commi 1, pari a lire 1.618.496.841, nonché 3 e 4, limitatamente alla residua quota di lire 3.200 milioni per l' anno 1992, riaffluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> nell' ammontare complessivo di lire 4.818.496.841.
10. Gli importi relativi alla riduzione disposta con il comma 3 sul limite di impegno per gli anni successivi al 1992 riaffluiscono, per la quota di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009, al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >>.
11. Lo stanziamento del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, in relazione al disposto di cui ai commi 6 e 9, è elevato dell' importo complessivo di lire 81.034.586.263 per l' anno 1992.
13. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, in relazione al disposto di cui al comma 10, è inoltre elevato dell' importo complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
14. Le quote relative alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 1994, in relazione al disposto di cui al comma 10, affluiscono al capitolo di bilancio per gli anni medesimi corrispondenti al capitolo 8960 dello stato di previsione precitato, nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009.