Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
CAPO II
 Spese finanziate con maggiori entrate o con storni
tra capitoli di spesa
Art. 52
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l' anno 1992.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 228 (2.1.162.1.08.07) con la denominazione << Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1992 cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4150 dello stato di previsione precitato.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2 Comma 2 interpretato da art. 108, comma 2, L. R. 1/1993
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 56/1993
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 54
 Riassegnazione di contributo per interventi nei parchi
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 1, e quarto comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare al Comune di Trieste un contributo di lire 540 milioni per la realizzazione del terzo lotto della strada pedonale Obelisco - Monte Spaccato.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l' anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 540 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 540 milioni per l' anno 1992.
4. Al predetto onere di lire 540 milioni si provvede con la maggior entrata di pari importo derivante dalla restituzione del contributo già concesso per le medesime finalità. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1051 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale, per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è elevato, in termini di competenza, di lire 540 milioni per l' anno 1992.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 2, L. R. 37/1992
2 Comma 5 interpretato da art. 107, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 55
 Formazione professionale della polizia comunale
(programma 2.5.1.)
1. Nel quadro delle finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione del Piano di formazione professionale per la polizia comunale previsto nell' ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI il capitolo 5876 (1.1.142.2.06.05) con la denominazione << Spese per la realizzazione del Piano di formazione professionale per la polizia comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 40 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione dei corsi di formazione professionale della polizia comunale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale per la formazione professionale un finanziamento di lire 160 milioni per l' anno 1992.
4. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l' anno 1992.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI il capitolo 5877 (1.1.162.2.06.05) con la denominazione << finanziamenti all' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) per la realizzazione di corsi di formazione per la polizia comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 160 milioni per l' anno 1992.
6. All' onere complessivo di lire 200 milioni per l' anno 1992 derivante dai commi 1 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1747 dello stato di previsione precitato.
Art. 56
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità a secondo le modalità della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1003 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributo a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.
5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
7. Per le finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 73 milioni per l' anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 73 milioni fa carico al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 73 milioni per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l' anno 1992.
17. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 95 milioni per l' anno 1992.
19. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 752 milioni per l' anno 1992.
20. Il predetto onere di lire 752 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 752 milioni per l' anno 1992.
22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6773 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Finanziamenti per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale - fondi regionali >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.
23. All' onere complessivo di lire 3.540 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati;
a) capitolo 986 - lire 500 milioni;
b) capitolo 6242 - lire 300 milioni;
c) capitolo 6336 - lire 600 milioni;
d) capitolo 6460 - lire 200 milioni;
e) capitolo 6483 - lire 50 milioni;
f) capitolo 6520 - lire 520 milioni;
g) capitolo 6525 - lire 500 milioni;
h) capitolo 6748 - lire 500 milioni;
i) capitolo 6774 - lire 120 milioni; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 87 del 25 febbraio 1992;
l) capitolo 7594 - lire 250 milioni.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003
2 Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7 Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 57
 Interventi nel settore industriale
(programmi 3.2.1., 3.2.4. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 85 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 85 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 85 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del Prosciutto di San Daniele, con sede in San Daniele del Friuli, un contributo straordinario, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di un laboratorio consortile di analisi e ricerca, al servizio delle imprese del settore, destinato al controllo igienico sanitario e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria n. 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7293 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio del Prosciutto di San Daniele per la realizzazione di un laboratorio consortile di analisi e ricerca destinato al controllo igienico - sanitario e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.
9. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - Rubrica n. 24 - programma 3.2.4. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7596 (2.1.243.3.10.13) con la denominazione << Contributi in conto capitale per interventi di ricerca, preparazione alla coltivazione e risistemazione dei giacimenti di pietre ornamentali nel territorio regionale >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.
12. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 7660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato da lire 50 milioni per l' anno 1992.
13. All' onere complessivo di lire 2.235 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:
a) capitolo 7275 - lire 85 milioni; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
b) capitolo 7348 - lire 1.850 milioni; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
c) capitolo 7544 - lire 100 milioni;
d) capitolo 7549 - lire 200 milioni.

Art. 60
3. Il Fondo rischi di cui all' articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere utilizzato dalla Finfidi SpA anche per garantire i finanziamenti posti in essere per le finalità di cui al comma 2 a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione ubicate nel territorio regionale.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell' anno 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 1578 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale >>; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1992.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione - Istituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51 - del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. (FinReCo) con il finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l' anno 1992.
8. Il finanziamento di cui al comma 7 è destinato ad operazioni di consolidamento finanziario di imprese cooperative del settore industriale e di imprese cooperative di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.
9. Per le finalità previste dai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l' anno 1992.
11. All' onere complessivo previsto dai commi 5 e 9, in termini di competenza, di lire 4.250 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 117, L. R. 47/1993
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 117, L. R. 47/1993
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 55, L. R. 13/2000