Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TITOLO III
 Norme autorizzative di nuove
o maggiori spese
CAPO I
 Interventi nel settore dell' ambiente,
delle opere pubbliche e dell' edilizia
CAPO II
 Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 26
 Strutture socio assistenziali
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1992.
4. Per le finalità previste dal Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità previsto dall' articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2870 del 13 giugno 1990, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la Comune di Trieste una sovvenzione straordinaria per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l' accoglienza residenziali di minori e giovani adulti con problemi di devianza e disagio psichico.
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di:
a) deliberazione dell' organo competente relativa alla realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione;
b) relazione illustrativa dei lavori.

7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1992.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4852 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al Comune di Trieste per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l' accoglienza residenziale di minori e giovani adulti nell' ambito del Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità >> e con lo stanziamento, in termine di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1992.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni previste dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, contributi straordinari, anche a consuntivo, per l' acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di riabilitazione di cui all' articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori di adeguamento e restauro di locali e per l' acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 44/87.
10. I contributi sono concessi su presentazione, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di preventivo da cui risulti la spesa da sostenere, ovvero da fatture od altra documentazione idonea ad attestare l' importo della spesa sostenuta.
11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
Art. 27
 Finanziamenti straordinari nel settore sanitario
e della formazione sanitaria
(programma 2.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Croce Verde - Basso Friuli, con sede in Cervignano del Friuli, un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 300 milioni, per la costruzione o l' acquisto e il ripristino, l' arredamento e l' attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali.
2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano Finanziario dell' intervento e da una relazione illustrativa. Il finanziamento può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo del finanziamento sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4498 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Croce Verde - Basso Friuli per la costruzione o l' acquisto e il ripristino, l' arredamento e l' attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali >>; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia, un contributo straordinario, nella misura massima di lire 250 milioni, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano finanziario dell' intervento e da una relazione illustrativa Le quote del contributo possono essere concesse ed erogate in via anticipata ed in un' unica soluzione all' inizio di ciascun esercizio. Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo del contributo sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 150 milioni per l' anno 1993.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - sezione VI - è istituito il capitolo 4499 (2.1.242.5.06.05) con la denominazione << Contributo straordinario a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima >> e con lo stanziamento complessivo, di lire 250 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 150 milioni per l' anno 1993.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Policlinico universitario di Udine un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per la ristrutturazione edilizia e l' adeguamento tecnologico dell' Istituto di anatomia ed istologia patologica.
10. La domanda di concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità corredata di un' apposita deliberazione adottata dall' organo di amministrazione del Policlinico, nonché da una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e delle relative necessità finanziarie.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4425 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione << Contributo straordinario al Policlinico universitario di Udine per la ristrutturazione edilizia e l' adeguamento tecnologico dell' Istituto di anatomia ed istologia patologica >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.
Art. 29
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)
2. Il predetto onere di lire 280 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 280 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993-1994.
6. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 900 milioni per l' anno 1992.
CAPO III
 Interventi nel settore delle attività economiche
Art. 31
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
per lo sviluppo dell' agriturismo
(programma 0.7.1.)
2. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale n. 35/1987, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1000 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell' agriturismo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1992.
Art. 35
 Operazioni di locazione finanziaria alle imprese
industriali
(programma 3.2.2.)
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata, a fronte di domande, presentate alla Direzione regionale dell' industria ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ad operazioni di locazioni finanziaria mobiliare già concluse prima dell' emissione del provvedimento di ammissione al contributo, ivi comprese quelle di cui al comma 1, a concedere un contributo una tantum, da erogarsi in un' unica soluzione, pari al totale delle quote scadute e non pagate.
4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7359 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi una tantum a favore delle piccole e medie imprese industriali e degli operatori del settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari nelle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature per il pagamento delle rate scadute >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 221, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 44
 Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali
(programma 1.5.1.)
1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull' ambiente e sulle strutture, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l' alleggerimento del traffico stradale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992.
2. Per le finalità del comma 1 l' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l' Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie, nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 1.5.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX il capitolo 1424 (2.1.156.2.09.17) con la denominazione << Rimborso alle società concessionarie di autostrade degli oneri conseguenti alle liberalizzazioni di tratti autostradali per garantire l' alleggerimento del traffico stradale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1992.
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012