Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TITOLO I
 Variazioni al bilancio pluriennale 1992- 1994
ed al bilancio per l' anno 1992
Art. 1
 Assestamento di bilancio
1. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario presunto complessivo di lire 108.400.000.000 - costituito dalle poste di avanzo presunto di lire 90.000.000.000 e di lire 18.400.000.000, quota vincolata, iscritte tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e nel bilancio per l' anno 1992, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della citata legge regionale 10/1982, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1991, nell' importo complessivo di lire 126.520.619.717, mediante elevazione della precitata posta di lire 90.000.000.000 a lire 108.120.619.717.
2. Il saldo finanziario complessivo di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 446.691.757.065, i residui attivi al 31 dicembre 1991, accertati in lire 2.696.709.892.594, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1991, accertati in lire 1.731.629.491.551, nonché i trasferimenti all' anno 1992, accertati in lire 1.285.251.538.391.
3. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l' anno 1992 - sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.
Art. 13
1.
All' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Ai sensi dell' articolo 7, numero 2) dello statuto speciale di autonomia e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipulazione di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 129,8 miliardi, in ragione di lire 70,5 miliardi per l' anno 1992, lire 45,3 miliardi per l' anno 1993 e lire 14,0 miliardi per l' anno 1994. >>.

2. Agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 5/1992, al termine dei commi 2, dopo la locuzione << dell' Amministrazione regionale >> è aggiunta la seguente locuzione: << e deve, comunque, essere eseguita entro il 31 dicembre 1993 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1992. >>.
3. Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 14, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, l' Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 26 maggio 1992, n. 296, a stipulare nell' anno 1992 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 15.000 milioni per la copertura dell' onere relativo a ripiano, nei limiti previsti dall' articolo 48, dei disavanzi d' esercizio relativi all' anno 1991 delle Aziende di trasporto pubblico locale.
Art. 14
 Riduzione limiti d' impegno relativi
ad assegnazioni statali
1. Il limite d' impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, autorizzato con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, già ridotto di lire 521.055.652 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo 16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34 e di lire 46.941.642 a decorrere dall' anno 1991 con l' articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è ulteriormente ridotto di lire 18.933.144 a decorrere dall' anno 1992, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
2. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1992 al 1997, sono ridotte di lire 18.933.144 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 sono ridotti dell' importo complessivo di lire 56.799.432, suddiviso in ragione di lire 18.933.144 per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Le riduzioni relative agli anni dal 1995 al 1997 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 15
 Copertura finanziaria
1. Alla copertura della spesa di lire 39.376.219.717 relativa all' anno 1992 corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 3 - lire 24.674.219.717) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo III (lire 14.702.000.000) si provvede:
a) per lire 18.120.619.717, con la disponibilità derivante dall' aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell' importo specifico all' articolo 1, comma 1;
b) per lire 216.600.000, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >> (articolo 2);
c) per lire 6.618 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 881 - lire 500 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
2) capitolo 2019 - lire 150 milioni. 3) capitolo 2270 - lire 140 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
4) capitolo 2271 - lire 300 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
5) capitolo 2272 - lire 300 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
6) capitolo 2400 - lire 300 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
7) capitolo 3004 - lire 240 milioni;
8) capitolo 3976 - lire 385 milioni;
9) capitolo 4011 - lire 100 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
10) capitolo 6520 - lire 53 milioni;
11) capitolo 7259 - lire 500 milioni;
12) capitolo 7348 - lire 3.150 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
13) capitolo 7594 - lire 500 milioni;
d) per lire 10.000 milioni, in relazione agli storni autorizzati dal disposto dell' articolo 49;
e) per lire 4.421 milioni, con le disponibilità risultanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << F >> (articolo 7).

2. Alla copertura della spesa di lire 17.611 milioni relativa all' anno 1993 corrispondente alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 3 lire 8.311 milioni), delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo III (lire 10.800 milioni), e della minore spesa prevista all' articolo 24, comma 1 (lire 1.500 milioni), si provvede:
a) capitolo 8537 - lire 11.000 milioni;
b) per lire 6.611 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << F >> (articolo 7).

3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 10.500 milioni - relativa all' anno 1994 previste al Titolo III, ad esclusione dell' articolo 24, si provvede:
a) per lire 3.772 milioni corrispondenti alle disponibilità derivanti dalla comma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 6.728 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << F >> (articolo 7).