1. In via di interpretazione autentica, con riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall'
articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dall'
articolo 87 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e dall'
articolo 38 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come modificato dall'
articolo 136 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le somme corrisposte alla SIM SpA in forza delle disposizioni citate debbono intendersi erogate nel contesto del rapporto di concessione dell' attivitą estrattiva della miniera di Raibl. Tali somme si considerano come anticipazioni rispetto alle eventuali posizioni debitorie dell' Amministrazione regionale nei confronti della citata SIM SpA derivanti dal rapporto di concessione. In particolare, le somme erogate ai sensi del citato
articolo 38 della legge regionale n. 47/1991 si considerano corrisposte a fronte degli oneri facenti carico alla concessionaria SIM SpA per la messa in sicurezza della miniera di Raibl.