Art. 74
Finanziamenti e contributi pluriennali
a favore degli Enti locali
1. Qualora le leggi regionali di settore contemplino finanziamenti o contributi pluriennali per opere pubbliche o di interesse pubblico a favore di Enti locali, la cui durata risulti predeterminata in legge in modo univoco, tale durata deve intendersi come la massima durata possibile, fermo restando il potere dell' Amministrazione regionale di concedere ed erogare contributi o finanziamenti per un periodo inferiore.
2. Il periodo di cui al comma 1, qualora gli Enti realizzino l' opera con il ricorso ai mezzi reperiti sul mercato finanziario, non potrą essere inferiore alla durata del rimborso dei finanziamenti predetti. Qualora sia superiore a tale durata, i finanziamenti ed i contributi regionali potranno essere destinati agli oneri di gestione conseguenti all' investimento in parola, a seguito di apposita richiesta dell' Ente interessato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti delle fattispecie contributive e di finanziamento gią in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.