2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'
articolo 9, comma 10, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, cosė come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, a fronte dello stanziamento di lire 4.428.584.311, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3320 dell' 11 marzo 1992.