Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 72
 Garanzia fidejussoria dell' Ente autonoma teatro
comunale << G. Verdi >> di Trieste
3. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
4. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell' atto esecutivo, con cui l' Ente dispone l' assunzione del prestito o il ricorso all' anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante.
5. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza della garanzia prestata.
6. Gli eventuali oneri derivanti fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.