Art. 63
Finanziamenti straordinari alle Comunitą montane
per lo sviluppo dell' agriturismo nelle zone terremotate
(programma 0.7.1.)
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - č istituito il capitolo 1001 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunitą montane per lo sviluppo dell' agriturismo nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1992.