Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 56
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunitā montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalitā a secondo le modalitā della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - č istituito il capitolo 1003 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunitā montana Cellina Meduna per la concessione di contributo a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.
5. Per le finalitā previste dal comma 4, č autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
7. Per le finalitā previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1967, n. 22, č autorizzata la spesa di lire 73 milioni per l' anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 73 milioni fa carico al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 73 milioni per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 600 milioni per l' anno 1992.
17. Per le finalitā previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, č autorizzata la spesa di lire 95 milioni per l' anno 1992.
19. Per le finalitā previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, č autorizzata la spesa di lire 752 milioni per l' anno 1992.
20. Il predetto onere di lire 752 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 752 milioni per l' anno 1992.
22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - č istituito il capitolo 6773 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Finanziamenti per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofeconditā del bestiame e la mortalitā neo e post - natale - fondi regionali >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.
23. All' onere complessivo di lire 3.540 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati;
a) capitolo 986 - lire 500 milioni;
b) capitolo 6242 - lire 300 milioni;
c) capitolo 6336 - lire 600 milioni;
d) capitolo 6460 - lire 200 milioni;
e) capitolo 6483 - lire 50 milioni;
f) capitolo 6520 - lire 520 milioni;
g) capitolo 6525 - lire 500 milioni;
h) capitolo 6748 - lire 500 milioni;
i) capitolo 6774 - lire 120 milioni; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 87 del 25 febbraio 1992;
l) capitolo 7594 - lire 250 milioni.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003
2 Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7 Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010