Art. 50
Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
3. All' onere di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell'
articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall' articolo 13. A tale fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è elevato, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.