Art. 38
Credito di esercizio alle imprese artigiane
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, terzo comma, numero 1), della
legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto dall'
articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.