Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 26
 Strutture socio assistenziali
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1992.
4. Per le finalità previste dal Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità previsto dall' articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2870 del 13 giugno 1990, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la Comune di Trieste una sovvenzione straordinaria per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l' accoglienza residenziali di minori e giovani adulti con problemi di devianza e disagio psichico.
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di:
a) deliberazione dell' organo competente relativa alla realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione;
b) relazione illustrativa dei lavori.

7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1992.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4852 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al Comune di Trieste per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l' accoglienza residenziale di minori e giovani adulti nell' ambito del Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità >> e con lo stanziamento, in termine di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1992.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni previste dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, contributi straordinari, anche a consuntivo, per l' acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di riabilitazione di cui all' articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori di adeguamento e restauro di locali e per l' acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 44/87.
10. I contributi sono concessi su presentazione, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di preventivo da cui risulti la spesa da sostenere, ovvero da fatture od altra documentazione idonea ad attestare l' importo della spesa sostenuta.
11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.