Art. 21
Edilizia sovvenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 17, commi 1 e 2, della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1993 e dall' anno 1994, un limite di impegno di lire 2.000 milioni e un limite di impegno di lire 3.000 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 3.000 milioni per l' anno 2008.
3. L' onere complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento č elevato di pari importo.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.