Art. 20
Distribuzione del gas metano
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalitā previste dall'
articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall'
articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, č autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 700 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
3. L' onere complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento č elevato di pari importo.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento č elevato di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.