Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 17
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 22.000 milioni, per interventi ricompresi nei settori di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall' articolo 16, comma 1.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 22.000 milioni per l' anno 1994.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 - a decorrere dal 1994 - sono istituiti - alla Rubrica 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) 934 (2.1.233.3.08.15) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per gli interventi previsti dall' articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 39/91, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 >> e con lo stanziamento di lire 20.000 milioni per l' anno 1994;
b) 935 (2.1.233.3.08.15) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per gli interventi previsti dall' articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 39/91, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.

4. All' onere complessivo di lire 22.000 milioni si provvede:
a) per lire 20.000 milioni per l' anno 1994 mediante prelievo, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 40 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto);
b) per lire 2.000 milioni per l' anno 1994 con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall' articolo 13. A tale fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.