Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 16
1.
All' articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, il comma 1, è sostituito dal seguente:
<< 1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 51.500 milioni, ripartito per settori di intervento secondo l' articolazione seguente:
a) lire 23.000 milioni per opere di viabilità di interesse locale;
b) lire 5.500 milioni per interventi di sviluppo ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico;
c) lire 15.000 milioni per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali;
d) lire 3.500 milioni per infrastrutture di distribuzione dell' energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi;
e) lire 4.500 milioni per opere di sistemazione idraulica nonché per opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive. >>.


2. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 39/1991, così come sostituito dal comma 1, la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata, rispettivamente, per ciascuna delle due quote annuali, dall' articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, e dall' articolo 102, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992. La spesa di lire 4.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1994, dall' articolo 101, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, e posta a carico del capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, è revocata.
3. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, così come sostituito dal comma 1, la spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1994 dall' articolo 101, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 39/1991, così come sostituito dal comma 1, e per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, lire 1.500 milioni per l' anno 1993 e lire 5.500 milioni per l' anno 1994.
5. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento complessivo, è elevato di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993. A tale onere si provvede mediante storno, di pari importo, in relazione al disposto di cui al comma 2, del capitolo 923 dello stato di previsione precitato.
6. L' onere di lire 5.500 milioni per l' anno 1994 fa carico al capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo. A tale onere si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui ai commi 2 e 3:
a) per lire 4.000 milioni, dal capitolo 924 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 1.500 milioni, dal capitolo 930 dello stato di previsione precitato.