Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 14
 Riduzione limiti d' impegno relativi
ad assegnazioni statali
1. Il limite d' impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, autorizzato con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, giā ridotto di lire 521.055.652 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo 16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34 e di lire 46.941.642 a decorrere dall' anno 1991 con l' articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, č ulteriormente ridotto di lire 18.933.144 a decorrere dall' anno 1992, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
2. Le annualitā relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1992 al 1997, sono ridotte di lire 18.933.144 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 sono ridotti dell' importo complessivo di lire 56.799.432, suddiviso in ragione di lire 18.933.144 per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Le riduzioni relative agli anni dal 1995 al 1997 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.