Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 13
1.
All' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Ai sensi dell' articolo 7, numero 2) dello statuto speciale di autonomia e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipulazione di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 129,8 miliardi, in ragione di lire 70,5 miliardi per l' anno 1992, lire 45,3 miliardi per l' anno 1993 e lire 14,0 miliardi per l' anno 1994. >>.

2. Agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 5/1992, al termine dei commi 2, dopo la locuzione << dell' Amministrazione regionale >> è aggiunta la seguente locuzione: << e deve, comunque, essere eseguita entro il 31 dicembre 1993 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1992. >>.
3. Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 14, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, l' Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 26 maggio 1992, n. 296, a stipulare nell' anno 1992 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 15.000 milioni per la copertura dell' onere relativo a ripiano, nei limiti previsti dall' articolo 48, dei disavanzi d' esercizio relativi all' anno 1991 delle Aziende di trasporto pubblico locale.