<< 1. Ai sensi dell' articolo 7, numero 2) dello statuto speciale di autonomia e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipulazione di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 129,8 miliardi, in ragione di lire 70,5 miliardi per l' anno 1992, lire 45,3 miliardi per l' anno 1993 e lire 14,0 miliardi per l' anno 1994. >>.