Legge regionale 07 settembre 1992, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 1
 Assestamento di bilancio
1. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario presunto complessivo di lire 108.400.000.000 - costituito dalle poste di avanzo presunto di lire 90.000.000.000 e di lire 18.400.000.000, quota vincolata, iscritte tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e nel bilancio per l' anno 1992, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della citata legge regionale 10/1982, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1991, nell' importo complessivo di lire 126.520.619.717, mediante elevazione della precitata posta di lire 90.000.000.000 a lire 108.120.619.717.
2. Il saldo finanziario complessivo di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 446.691.757.065, i residui attivi al 31 dicembre 1991, accertati in lire 2.696.709.892.594, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1991, accertati in lire 1.731.629.491.551, nonché i trasferimenti all' anno 1992, accertati in lire 1.285.251.538.391.
3. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l' anno 1992 - sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.