Art. 29
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
5 Rinviata l' entrata in vigore della modifica, prevista dall' articolo 19 della L.R. 10/97, all' 11 settembre 1997, come disposto dall' articolo 32 della medesima L.R. 10/97, integrato dall' articolo 35 della L.R. 31/97.
6 Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 44, comma 1, L. R. 31/1997
7 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000