Art. 2
1. La specificazione delle spese impreviste << Spese e contributi per interventi d' urgenza relativi alla prevenzione delle calamità naturali e per quelli resisi necessari a seguito di dette calamità >> riportata al punto n. 2) dell' elenco n. 6 approvato dall' articolo 6 della legge regionale n. 6 febbraio 1992, n. 5, è sostituita dalla specificazione << Spese per interventi urgenti di protezione civile a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di emergenza >>.