Art. 8
Attivitā ispettiva
1. L' attivitā complessiva delle Aziende sanitarie regionali č soggetta a verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza della gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
2. Le predette verifiche sono effettuate in forma ispettiva attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo che risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.
3. L' attivitā ispettiva č disposta per accertare, in particolare:
a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale;
b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;
c) la corretta gestione amministrativa e contabile.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione alle attivitā assistenziali dei medesimi finanziate dalla Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 1, L. R. 49/1996