Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016
Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 6
Nullità degli atti
1. Sono nulli di diritto gli atti delle Aziende sanitarie regionali privi di copertura finanziaria.