Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016
Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 18
Compensi spettanti ai componenti le Commissioni selezionatrici delle scuole e dei corsi di formazione professionale
1. Ai componenti le commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole ed ai corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico - sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali, è attribuito il compenso lordo di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.