Art. 48
1. Per le finalitā previste dall' articolo 30, comma 1, č autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, č istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione 10 - il capitolo 6735 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario all' Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale, da impiegare prioritariamente per l' attivitā statutariamente prevista di riproduzione in monta naturale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6520 del precitato stato di previsione della spesa.