Dopo il
comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 7/1990 sono aggiunti i seguenti:
<< 4. Per procedere ai trasferimenti della proprietà superficiaria di cui al comma 1 l' ERSA notificherà ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis entro il 31 dicembre 1992 una proposta di vendita nel rispetto delle condizioni previste dai commi 2 e 3.
5. La mancata adesione alla proposta di vendita mediante stipulazione del relativo contratto entro il 31 marzo 1993 equivale a rinuncia all' acquisto.
6. Gli impianti che, alla data del 31 marzo 1993, non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati, a titolo gratuito, ai Comuni o alle Comunità montane nel cui territorio sono ubicate le strutture ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell' Ente, anche in deroga ai vincoli di destinazione e di inalienabilità decennale previsti al comma 3. >>.