Legge regionale 21 maggio 1992 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti in materia di personale.

Art. 42

1. Per la collaborazione alle attività dell' Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa (AICCRE) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione degli organismi regionali e nazionali della Associazione medesima, senza alcun onere a carico della stessa, personale regionale di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere per un massimo di 2 unità.