Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti in materia di personale.
TITOLO II
 Disposizioni in materia di personale
CAPO I
 Mobilità verticale interna
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 93, comma 1, L. R. 18/1996
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 94, comma 1, L. R. 18/1996
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 95, comma 1, L. R. 18/1996
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 96, comma 1, L. R. 18/1996
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 97, comma 1, L. R. 18/1996
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
CAPO II
 Accesso al ruolo unico regionale
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
2 Il riferimento al all' Ufficio regionale del lavoro si intende effettuato nei confronti del competente Servizio dell' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO III
 Mobilità esterna
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 42, comma 1, L. R. 39/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 36/1995
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO IV
 Mobilità interna
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO V
 Inquadramenti nel ruolo unico regionale
Art. 19
1. Il personale che alla data del 14 aprile 1992 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e dell' articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui all' allegata tabella << B >>.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui l' interessato si trovi in posizione di comando alla data di cui al comma 1, ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.
3. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
Note:
1 Gli effetti, ex articolo 227 L.R. 5/94, conseguenti all' applicazione del presente articolo decorrono dal 7 giugno 1992.
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 20
 
1. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, nonché gli insegnanti di cui all' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, che prestino servizio nell' anno formativo 1991-1992, qualora il rispettivo incarico sia riferito a prestazioni di lavoro che, in almeno uno dei moduli didattici del medesimo anno formativo, non risultino inferiori alle venti ore settimanali, nonché alle materie d' insegnamento di tipo non occasionale, riconducibili ad attività formative consolidate, indicate nell' allegata tabella << C >>, può essere inquadrato, nel limite massimo di 96 unità, nella qualifica funzionale di segretario, profilo professionale di segretario didattico. A tal fine detto personale deve risultare in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d' età e, con riferimento ai soli insegnanti di materie a carattere tecnico - pratico, dal possesso del diploma d' istruzione secondaria di secondo grado, in luogo del quale è richiesta la licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale, integrata da almeno tre anni di esperienza maturata nel corrispondente ambito lavorativo.
2. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, il quale, nell' anno formativo 1991-1992 svolge prestazioni di lavoro a tempo pieno può essere inquadrato, nel limite massimo di 109 unità, nella qualifica funzionale corrispondente a quella di ultima assunzione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età.
3. AI fini dell' inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 deve altresì aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, in almeno un altro anno formativo.
4. L' inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2, è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all' articolo 21, comma 2, ed ha effetto dall' 1 ottobre 1992.
5. AL personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
Art. 21
 
1. L' inquadramento di cui all' articolo 20 avviene mediante prova d' esame teorica o tecnico - pratica e valutazione dei titoli.
2. I programmi e le modalità di svolgimento della prova d' esame, l' individuazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi e l' attribuzione dei posti di cui all' articolo 20 ai singoli profili professionali nonché, per il profilo professionale di segretario didattico, ai gruppi di materie omogenee, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
3. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 16/1987, e degli insegnanti di cui all' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982, è composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) o la Direzione regionale della formazione professionale, da un componente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto di volta in volta tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
4. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, è composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, nonché da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
6. Le Commissioni di cui ai commi 3 e 4 sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
7. Le Commissioni dispongono di dieci punti per la valutazione della prova d' esame e di ulteriori dieci punti per la valutazione dei titoli; non è comunque considerato idoneo all' inquadramento chi non riporti, nella prova d' esame, una valutazione di almeno 6/10.
8. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, alla prova d' esame ed i titoli.
9. Le graduatorie di merito, distinte per qualifica funzionale, profilo professionale e, per il profilo professionale di segretario didattico, anche per singolo gruppo di materie omogenee, sono formate nella valutazione complessiva di cui al comma 8. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità complessiva di servizio presso l' IRFoP o l' Amministrazione regionale ed a parità di questa dall' età.
Art. 22
1. Il personale che, avendo conseguito l' idoneità nei concorsi e selezioni pubbliche per esami di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, è in servizio alla data di entrata in vigore dalla presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 31/1988 e degli articoli 3 e 5, comma 1, della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere giuridico - amministrativo - legale ovvero, se in possesso di diploma attestante il superamento di un corso di formazione per analisti di organizzazione, quello di consigliere analista di organizzazione; per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale n. 31/1988 e dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo ovvero di coadiutore amministrativo.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.
3. Ai fini dell' inquadramento di cui al comma 1, il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d' età.
4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 37/1992
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
Art. 23
3. Al personale di cui al comma 1, si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale.
5. L' inserimento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 avviene previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.
7. Ai fini dell' inserimento il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età; se il personale non è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici, è richiesto almeno il possesso della licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale.
8. Al personale di cui ai commi 1 e 4 è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inserimento nel ruolo ad esaurimento, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al comma 2.
9. Se al personale di cui al comma 1 è attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, per la differenza, è altresì attribuito, un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996