Art. 44
1. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 19, la posizione di comando del personale avente titolo all' inquadramento medesimo è prorogata per un ulteriore anno anche in deroga al limite temporale di cui all'
articolo 45, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, ed anche al di fuori del contingente numerico di cui allo stesso articolo, secondo comma.
3. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 22, le assunzioni del personale avente titolo all' inquadramento medesimo, sono prorogate, alle scadenze ultime previste, di un ulteriore anno.
4. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 23, l' IRFoP mantiene in servizio il personale del Centro di formazione professionale Marina d' Aurisina - Europa Hotel avente titolo all' inquadramento medesimo utilizzando per i compiti d' istituto nonché ponendolo a disposizione delle strutture dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali, compatibilmente alle specifiche professionalità.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 77, comma 3, L. R. 47/1993
2 Comma 2 abrogato da art. 37, comma 1, lettera h), L. R. 27/2017