Art. 43
1. Il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 24 della legge regionale n. 44/1988, può essere utilizzato anche presso società per azioni partecipate dalla Regione che svolgono un servizio pubblico nonché presso l' Azienda regionale per la promozione turistica o presso gli uffici decentrati dell' Azienda stessa; il personale medesimo può altresì, in presenza di particolari iniziative promozionali o attività di interesse dell' Amministrazione regionale, espletare le proprie mansioni presso le principali Aziende di promozione turistica della Regione.
Note:
1 Parole aggiunte al da art. 14, comma 29, L. R. 12/2009