Art. 42
1. Per la collaborazione alle attivitā dell' Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa (AICCRE) la Regione č autorizzata a mettere a disposizione degli organismi regionali e nazionali della Associazione medesima, senza alcun onere a carico della stessa, personale regionale di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere per un massimo di 2 unitā.