Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti in materia di personale.
Art. 27
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, continuano ad applicarsi, fino alla completa attuazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, anche al caso di vacanza del Servizio.