Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti in materia di personale.
Art. 19
1. Il personale che alla data del 14 aprile 1992 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e dell' articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui all' allegata tabella << B >>.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui l' interessato si trovi in posizione di comando alla data di cui al comma 1, ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.
3. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
Note:
1 Gli effetti, ex articolo 227 L.R. 5/94, conseguenti all' applicazione del presente articolo decorrono dal 7 giugno 1992.
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996