Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti in materia di personale.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
2 Il riferimento al all' Ufficio regionale del lavoro si intende effettuato nei confronti del competente Servizio dell' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.