Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti in materia di personale.
Art. 23
3. Al personale di cui al comma 1, si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale.
5. L' inserimento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 avviene previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.
7. Ai fini dell' inserimento il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età; se il personale non è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici, è richiesto almeno il possesso della licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale.
8. Al personale di cui ai commi 1 e 4 è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inserimento nel ruolo ad esaurimento, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al comma 2.
9. Se al personale di cui al comma 1 è attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, per la differenza, è altresì attribuito, un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996