Legge regionale 04 maggio 1992 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso.

Art. 8

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 933 (2.1.210.4.10.12) con la denominazione << Spese dirette e finanziamenti al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste ed alla Comunità montana del Carso per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale, per il miglioramento delle strutture destinate ai servizi alla popolazione residente e per il sostegno delle attività produttive minori agricole ed artigianali del Carso >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

3. Gli oneri relativi agli anni dal 1995 al 2001 fanno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni medesimi.

4. Sul predetto capitolo 933 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.