Legge regionale 04 maggio 1992 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso.
Art. 1 bis
(1)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l'acquisizione, il potenziamento e la ristrutturazione di impianti sportivi localizzati sull'altipiano triestino, al fine di migliorare la dotazione delle strutture a servizio della popolazione residente.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:1 Articolo aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 29/1996