Art. 6
1. Al fine di realizzare, nel territorio del Carso, un programma di opere e interventi di risanamento di aree già adibite a discariche di rifiuti solidi e di ripristino ambientale di torrenti già sede di attività estrattive, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni e agli Enti pubblici interessati.
2. Il programma di cui al comma 1 è elaborato sulla base di specifici progetti di ripristino ambientale predisposti dagli Enti indicati al comma 1 ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale d' intesa con l' Assessore all' ambiente, sentite la Provincia di Trieste e l' Unità sanitaria locale territorialmente competente.
3. Per l' istruttoria dei progetti predisposti dai Comuni e dagli Enti pubblici interessati e per il successivo finanziamento delle opere e degli interventi in essi previsti, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, commi quarto, quinto, sesto e settimo e all'
articolo 10 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, nonché le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DPGR 10 febbraio 1987, n. 52.