Art. 5
1. Al fine di assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei borghi carsici e del loro tessuto urbano e sociale, l' Amministrazione regionale concede contributi annui costanti nella misura e con le modalità previste dagli articoli 85 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e 25 della
legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sui mutui contratti da proprietari di immobili destinati ad uso residenziale, siti nell' ambito di aree classificate come << zona omogenea A >> dagli strumenti urbanistici vigenti, per interventi di recupero edilizio degli immobili stessi.
2. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui al comma 1 i soggetti che risultano proprietari dell' immobile interessato dall' intervento di recupero da almeno due anni.
3. Gli immobili oggetto di contribuzione possono essere dati in locazione anche a cittadini stranieri ed a persone che non possiedono i requisiti previsti per l' edilizia agevolata, purché prestino attività lavorativa presso l' Area di ricerca, la Società per il << Sincrotrone Trieste >>, il Centro di Fisica Teorica di Miramare, L' Università degli Studi di Trieste, o altri istituti scientifici di carattere pubblico che operano nella Provincia di Trieste.