Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Art. 9
1. Alle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni di cui all' articolo 1 e delimitati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:
a) contributo in conto capitale a risarcimento del danno economico subito, per un importo massimo di lire 3.000.000; qualora il danno riguardi colture di pregio, può essere concesso un ulteriore contributo fino ad un massimo di lire 10.000.000;
b) contributi in conto interesse sui prestiti agrari d' esercizio ad ammortamento quinquennale, secondo le modalità di cui all' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per coprire la parte eccedente i massimali di cui alla lettera a).

3. Le provvidenze contemplate dal presente articolo non sono cumulabili con altre previste per le stesse finalità da leggi statali o regionali.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.