Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Art. 7
1. Le Comunità montane, nell' ambito delle funzioni ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, attuano gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli Enti citati sulla base delle domande ricevute, con decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 20/1992
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 24/2006