Art. 6
1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, si prescinde dall' iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli come IATP di cui alla
legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.