Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Art. 5
1. Ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, l' Amministrazione regionale concede, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, ai conduttori di aziende agricole e alle cooperative agricole, prestiti o mutui, della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per l' impianto, il potenziamento e l' ampliamento, nell' ambito delle strutture produttive ricadenti nei Comuni di cui all' articolo 1, di allevamenti di animali da pelliccia e di selvaggina ungulata, nonché di allevamenti avicunicoli, caprini ed equini.
2. Ai fini del presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.