Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Art. 4
1. Allo scopo di contribuire a ristabilire l' equilibrio tra la produzione e la capacitā del mercato, e conservare le risorse naturali dell' agricoltura, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario per l' attuazione - nei territori dei Comuni di cui all' articolo 1 - di progetti finalizzati volti ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo degli allevamenti esenti dalle restrizioni comunitarie e delle produzioni agricole non eccedentarie anche attraverso prove pratiche e dimostrative presso aziende agricole situate nei medesimi territori.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere predisposti dall' ERSA od essere presentati all' Ente medesimo da imprese o cooperative agricole e sono adottati in armonia con i programmi delle Comunitā montane ed in coerenza con l' attivitā del Centro regionale per la sperimentazione agraria.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.