Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Art. 3
2. Qualora le particelle fondiarie oggetto di permute e compravendite vengano alienate nei cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni successivi alla data di concessione delle provvidenze, i soggetti beneficiari delle medesime decadono dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 24/2006
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 9/2007