Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Art. 14
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.5. - spese di investimento - categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6609 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributo in conto capitale alle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate, a risarcimento dei danni alla produzione lorda globale subiti a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6716 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.