Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Art. 12
1. Per le finalità di cui all' articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6776 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) per l' attuazione di progetti finalizzati volti ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo degli allevamenti esenti dalle restrizioni comunitarie e delle produzioni agricole non eccedentarie nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 600 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
4. Sul precitato capitolo 6776 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni per l' anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.