Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Art. 1
1. Per accelerare l' adeguamento alla riforma della politica agricola comune delle strutture di produzione dell' agricoltura nei Comuni compresi nell' elenco di cui alla direttiva 75/273 CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, gli aiuti regionali agli investimenti nelle aziende agricole ivi operanti e previsti dagli articoli dal 5 al 9 del Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, possono essere concessi anche nel caso in cui gli imprenditori agricoli, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il venticinque per cento del reddito totale dall' attività agricola svolta in azienda, purché il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne non superi la metà del tempo di lavoro totale dell' imprenditore.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 6/1996
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.